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LE NOVITA’ 

Alimenti di consumo corrente

Nulla cambia per gli alimenti di consumo corrente: la dicitura «senza glutine» resterà di uso volontario e le condizioni di utilizzo resteranno le stesse (limite dei 20 ppm e adeguamento del piano HACCP, ovvero il piano che raccoglie la valutazione del rischio, le procedure e le tipologie di controllo che un’azienda esegue relativamente ai propri processi produttivi).

Il nuovo Regolamento 828 sancisce la possibilità di abbinare a “senza glutine”  la dicitura aggiuntiva "adatto ai celiaci" (oppure “adatto alle persone intolleranti al glutine”). Tali diciture non possono essere utilizzate da sole, ma sempre in abbinamento al claim “senza glutine”.

Alimenti naturalmente senza glutine

Viene mantenuto il divieto di impiego dei claim relativi al glutine sugli alimenti cosiddetti “naturalmente senza glutine”, come sancito dal considerando 10 (precedente considerando 8 nel regolamento 41/2009): “Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un'etichettatura indicante l'assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.  In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”.

La stessa nota del Ministero della Salute diffusa a luglio 2015 sancisce che le indicazioni “senza glutine”, “adatto per i celiaci” e “adatto alle persone intolleranti al glutine” vanno impiegate secondo le condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 sulle “pratiche leali d’informazione”, che stabilisce appunto che le informazioni sugli alimenti non debbano indurre in errore il consumatore “suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche,  in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o  l’assenza di determinati ingredienti..”.

Alimenti sostitutivi (ex “dietetici”)

Il regolamento 609/2013 ha abrogato la parola “dietetico” che sarà sostituito dal termine "specificamente formulato per celiaci" (oppure “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”), sempre solo come diciture accessorie (e volontarie) rispetto al termine “senza glutine” o al termine “con contenuto di glutine molto basso”.

I termini “specificamente formulato per ..” potranno essere impiegati, come era per la parola “dietetico”, esclusivamente per gli alimenti sostitutivi, dove cioè siano tradizionalmente presenti ingredienti a base di glutine (come pasta, pane, ecc.) che o siano stati sostituiti con altri senza glutine oppure siano stati deglutinati.

In quest’ultimo caso (ingredienti “deglutinati”) è possibile per l’alimento contenere glutine fino ad una concentrazione di 100 mg su Kg (100 ppm). In questo caso, il prodotto dovrà essere etichettato “con contenuto di glutine molto basso”. Se, invece, il produttore riesce a garantire la soglia dei 20 ppm, può etichettare il prodotto come “senza glutine”. Il limite dei 100 ppm non può mai essere applicato per alimenti costituiti da  ingredienti di derivazione da materie prime naturalmente senza glutine.

Il Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 2016 ha sancito che è necessario utilizzare,  ai fini dell’inserimento nel Registro degli alimenti senza glutine, erogabili ai celiaci, le nuove diciture “accessorie”:  specificamente formulato per celiaci" o “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

In Italia, quindi, le procedure di autorizzazione dello stabilimento alla produzione senza glutine, di notifica al Ministero della Salute e di inserimento in Registro nazionale dei prodotti senza glutine sono mantenute, così come  è garantito il mantenimento dell’erogazione degli alimenti specificamente formulati per celiaci inseriti nel Registro.

 

Cit. AIC

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